Scuole straniere in Italia: Comunitarie, Extracomunitarie

SCUOLE STRANIERE IN ITALIA

 Il funzionamento di scuole e di organismi didattici ed educativi, stranieri ed operanti in Italia, è soggetto a differenti regimi normativi in rapporto alla cittadinanza - comunitaria o extracomunitaria - di chi intenda istituire o gestire l’istituzione. Ai cittadini e agli enti di Paesi dell’Unione Europea o extraeuropei sono equiparati i cittadini e gli enti italiani che abbiano rapporti di dipendenza, o comunque finanziari o amministrativi, con cittadini e enti comunitari o extracomunitari.

 Scuole Comunitarie 

 I cittadini e gli enti degli Stati membri dell’Unione Europea, che intendano istituire nel territorio italiano o gestire scuole e organismi didattico-educativi, hanno l'obbligo di presentare all’Ufficio scolastico regionale di competenza una denuncia di inizio di attività, che attesti l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. Entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia, l’Ufficio scolastico regionale verifica d'ufficio l'esistenza dei presupposti richiesti e comunica che non sussistono motivi ostativi allo svolgimento dell’attività.
Trascorsi 60 giorni, l’assenso si intende acquisito. Qualora l’Ufficio scolastico regionale riscontri violazioni delle disposizioni vigenti, procede alla chiusura dell’istituzione.

 Scuole Extracomunitarie 

 I cittadini e gli enti appartenenti a Paesi extracomunitari, che intendano istituire nel territorio italiano o gestire scuole e organismi didattico-educativi, hanno l'obbligo di presentare all’Ufficio scolastico regionale di competenza una domanda di autorizzazione. Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, l’Ufficio scolastico regionale, acquisito il parere favorevole del Ministero degli Affari Esteri, emana il provvedimento di autorizzazione. Trascorsi 120 giorni senza che sia stato emanato provvedimento di diniego, l’assenso si intende acquisito.

0 commenti:

Posta un commento